Prendo spunto dalla domanda che mi ha posto oggi una collega, per affrontare un argomento che non mi sembra essere stato finora trattato nell’ambito delle discussioni relative al *lavoro per il tribunale* o comunque connesso a procedimenti civili o penali. La domanda era: “Sono stata scelta come consulente di parte per rivedere una traduzione eseguita da un CTU. Come devo redigere la mia revisione? Che compenso posso chiedere?” Ecco, abbiamo sempre discusso sulle consulenze come CTU, cioè come consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice, e soprattutto sulla miseria dei compensi 🙂 Ma oltre al CTU esiste anche la figura del CTP (Consulente tecnico di parte). Vediamo di che cosa si tratta.
La consulenza giudiziaria può prevedere l’intervento di professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. L’art. 201 c.p.c. prevede che « Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche » In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante. Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente. La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano). Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà.
Ciò detto, la stesura di una relazione peritale relativa a una traduzione, essendo questo il nostro caso, non è da intendersi come la *revisione* a cui siamo abituati, magari con le modifiche visibili e qualche commento esplicativo. Deve trattarsi di un vero e proprio documento in forma di relazione, per l’appunto, nel quale si indicano eventuali inesattezze, errori materiali e sostanziali, interpretazioni errate della traduzione su cui su deve eseguire la consulenza, fornendo per ciascuno di essi la spiegazione del perché sono errori, cattive interpretazioni o altro, e dando la formulazione corretta. Esiste una specie di guida alla stesura di una relazione peritale, che per vostra conoscenza metto qui sotto:
Quanto al compenso, risulta chiaro che – dovendo esso essere corrisposto dalla parte che nomina il perito – chiederemo la tariffa per cliente diretto che siamo soliti chiedere.