Durante il webinar sul Traduttore Giurato del 26 e 27 marzo scorso si è ripresentato il noto problema relativo a legalizzazione, legalizzazione consolare, apostille, esenzione da qualsiasi forma di legalizzazione.
Vediamo di approfondire questo argomento lasciato in sospeso per mancanza di tempo. Non voglio passare la Pasqua con un debito sulla coscienza 🙂
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La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.
Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma.
Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo). La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese da cui esso proviene, ed in questo senso è molto meno di una certificazione notarile, in quanto la legalizzazione (come l’Apostille) non
comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento.
La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l’atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia.
Se l’atto italiano deve essere usato all’estero, la legalizzazione – se richiesta dalle autorità estere – deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il pubblico ufficiale che ha rilasciato l’atto oppure il notaio che riceve o autentica l’atto. La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito risiede. Essa è prevista dagli articoli 30-31-33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 3, entrato in vigore il 7 marzo 2001. ECCO DUNQUE LA SOLUZIONE AL QUESITO DI MARTINA SULLA DOPPIA LEGALIZZAZIONE
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Recapitolando: che cos’è la legalizzazione consolare?
Per legalizzazione si intende l’attestazione ufficiale della qualità legale di chi ha firmato il documento e della autenticità della firma apposta.
Chi la effettua
Per i documenti rilasciati all’estero la firma va legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero.
Per i documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare straniera la firma va legalizzata presso Prefettura competente per territorio.
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Legalizzazione di atti di stato civile e non in base alla competenza
• di competenza della Procura della Repubblica: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria, Funzionari di Stato Civile e Uffici Giudiziari (p.es.: procure, certificati di morte, certificati penali, LE NOSTRE TRADUZIONI in quanto asseverate di fronte al Cancelliere del Tribunale)
• di competenza della Prefettura – U.T.G.: tutti gli altri atti : p.es. atti rilasciati da Funzionari di Anagrafe (certificati di residenza ecc.) dalla Camera di Commercio, dalle strutture sanitarie pubbliche (certificato di vaccinazione del cane che voglio portare con me all’estero)
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Sono completamente esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia.
Esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28 marzo 2003, di cui
all’art. 2 della Convenzione di Atene 15 settembre 1977 (atti riguardanti lo
stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la
nazionalità, il domicilio o la residenza). E QUESTA È LA RISPOSTA CHE DOVEVO A MARTA!
Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino “l’Apostille” (apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all’estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna (estesa all’Isola di Mann), Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lituania, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Dominicana, Romania, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Samoa, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria,Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.
ECCEZIONI
La Svezia rappresenta un’eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall’autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.
Atti provenienti dall’Argentina
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987 (ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo).
Chi ha voglia di approfondire può spulciarsi la
Normativa di riferimento
• Legge 20 dicembre 1966, n. 1253 – Ratifica ed esecuzione della
Convenzione firmata a l’Aja il 5 ottobre 1961
• Legge 24 aprile 1990, n. 106 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione
firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987
• D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa
• Circolare MIACEL 26 marzo 2001
• Circolare 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
• Convenzione di Lussemburgo del 26 settembre 1957
• Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
• Convenzione di Londra del 7 giugno 1968
• Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
• Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987