Novità per la fatturazione dei lavori eseguiti per le Amministrazioni Pubbliche

Tanto per semplificare la vita a chi lavora con le Amministrazioni Pubbliche, e quindi anche a noi traduttori “fornitori” dei Tribunali, la Circolare n. 22439/2014 del  Ministero della Giustizia  detta le procedure definitive connesse alla fatturazione elettronica che sono in via di subentro alla attuale fase transitoria, operativa fino al 30.09.2014,

La Cancelleria del Tribunale gentilmente informa tramite mail tuttti i CTU, fornendo le seguenti spiegazioni:

 1) NECESSITA’ DI PREDISPORRE L’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO ATTRAVERSO IL SERVIZIO ON – LINE DELL’ISTANZA WEB

 Trattasi della novità più rilevante per l’utenza, consistente in sostanza nella necessità di predisporre anche l’istanza di liquidazione in formato elettronico attraverso il servizio on line presente sul sito del Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate nella circolare. All’uopo si indica il relativo link dal quale procedere alla registrazione ed all’invio dell’istanza web: https://lsg.giustizia.it/

 Tale istanza verrà poi importata dall’Ufficio e lavorata attraverso l’applicativo SIAMM 2.0.

 Come indicato nella circolare (Pag. 8) ciascun utente (CONSULENTI – VPO ED AUSILIARI CON ESCLUSIONE DEI GESTORI TELEFONICI PER I QUALI E’ PREVISTA UNA PROCEDURA AD HOC) potrà poi verificare lo stato di avanzamento della liquidazione e nel momento in cui visualizza il provvedimento lordo esecutivo può predisporre la fattura elettronica secondo le modalità indicate nella circolare . Alla presente si allega comunque anche il manuale per predisporre l’istanza web pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia (V. in alto a destra sul link indicato “GUIDA ALL’USO”)

 2) TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

 Dalla lettura della circolare pare identica la trasmissione della fattura elettronica che l’utente dovrà inviare per il tramite della piattaforma SDI con l’unica variazione del codice univoco IPA sotto specificato

IMPORTANTISSIMO:

Dal 30.09.2014 alla fattura elettronica dovrà essere associato il NUOVO codice IPA PREDISPOSTO APPOSITAMENTE PER LE SPESE DI GIUSTIZIA

Aggiungo alcuni link utili all’approfondimento della questione.

Brochure per i fornitori delle PA:    http://www.fatturapa.gov.it/sdi/comunicazione/Brochure_FatturaPA.pdf

Fatturazione elettronica:   http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA):  http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

La normativa di riferimento è  il  DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, al cui articolo 7 bis sono previste le regole per la compilazione dei vari modelli nonché le  MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI, le  ISTRUZIONI OPERATIVE e le REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RIFERITI A FATTURE (O RICHIESTE EQUIVALENTI DI PAGAMENTO).

In bocca al lupo a tutti!

Perizie di parte

Prendo spunto dalla domanda che mi ha posto oggi una collega, per affrontare un argomento che  non mi sembra essere stato finora trattato nell’ambito delle discussioni relative al *lavoro per il tribunale* o comunque connesso a procedimenti civili o penali. La domanda era: “Sono stata scelta come consulente di parte per rivedere una traduzione eseguita da un CTU. Come devo redigere la mia revisione? Che compenso posso chiedere?” Ecco, abbiamo sempre discusso sulle consulenze come CTU, cioè come consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice, e soprattutto sulla  miseria dei compensi 🙂 Ma oltre al  CTU esiste anche la figura del CTP (Consulente tecnico di parte). Vediamo di che cosa si tratta.

La consulenza giudiziaria può  prevedere l’intervento di professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. L’art. 201 c.p.c. prevede che « Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche » In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante. Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente. La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano). Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà.

Ciò detto, la stesura di una relazione peritale relativa a una traduzione, essendo questo il nostro caso, non è da intendersi come la *revisione* a cui siamo abituati, magari con le modifiche visibili e qualche commento esplicativo. Deve trattarsi di un vero e proprio documento in forma di relazione, per l’appunto, nel quale si indicano eventuali inesattezze, errori materiali e sostanziali, interpretazioni errate  della traduzione su cui su deve eseguire la consulenza, fornendo per ciascuno di essi la spiegazione del perché sono errori, cattive interpretazioni o altro, e dando la formulazione corretta. Esiste una specie di guida alla stesura di una relazione peritale, che per vostra conoscenza metto qui sotto:

Relazione peritale ok

Quanto al compenso, risulta chiaro che – dovendo esso  essere corrisposto dalla parte che nomina il perito – chiederemo la tariffa per cliente diretto che siamo soliti chiedere.

Rimborsi spese da parte del Tribunale

Non capita tanto spesso di doversi fare rimborsare spese dal Tribunale, ma semmai accadesse, la procedura da seguire è quella che ho avuto proprio stamattina dalla Procura di Lucca:

Per i soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo: 

I rimborsi spese, oltre che a concorrere a formare la base imponibile ai fini IVA e ai fini dei contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza, devono ritenersi soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF, ad eccezione delle spese documentate con fatture e/o ricevute intestate all’autorità giudiziaria committente con annotazione  che  “la spesa è stata anticipata dal libero professionista in nome e per conto della Procura nel procedimento n°…”.

Perché i notai devono rivolgersi a traduttori iscritti all’albo del tribunale

Il motivo per cui gli atti notarili da redigere in doppia lingua  devono essere tradotti da un traduttore iscritto all’albo del tribunale risiede in una norma di tipo fiscale. Sembra un paradosso…

L’Ufficio del Registro non accetta atti bilingui, se non tradotti da un CTU o, in mancanza di esso, da una persona incaricata dal presidente del tribunale.

Ecco l’articolo del DPR 131 del 26/04/86 che il notaio con cui ho collaborato oggi, e al quale ho chiesto la spiegazione alla domanda che mi ponevo da tempo,  mi ha reso noto:

Articolo 11 comma 5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del registro competente la traduzione e’ effettuata da persona all’uopo incaricata dal presidente del tribunale.

E così anche oggi ho imparato qualcosa  🙂

Alcuni Tribunali chiuderanno. Dove andremo ad asseverare?

Prendo spunto dalla domanda di una collega per dare una risposta al quesito che probabilmente molti di noi si sono posti, specialmente coloro che operano in un territorio che vedrà sparire la sezione distaccata del Tribunale o il Tribunale medesimo.

Le possibilità sono due:

1) Ci si mette in cammino verso il Tribunale più vicino

2) Si assevera dal Notaio sotto casa 🙂

È possibile e del tutto lecito e valido asseverare le nostre traduzioni innanzi a un Notaio invece che alla Volontaria Giurisdizione o presso il Giudice di Pace. Non me lo sono sognato stanotte. Lo dice la normativa.

“Il primo comma dell’art. 1 L.N. non esaurisce peraltro le funzioni attribuite al notaio. Il secondo comma dell’art. 1 L.N. infatti, integrato dall’art. 1 del r.d.l. 14.7.1937, n. 1666, attribuisce al notaio una serie di ulteriori facoltà: sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione (n. 1), ricevere atti di notorietà (n. 2), ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio di inventario e di rinuncia all’eredità (nn. 3 e 7), compiere atti delegati dalla Autorità Giudiziaria (n. 4), rilasciare i certificati di vita (n. 5), ricevere in deposito documenti (n. 6), firmare e vidimare i libri commerciali (n. 8), ricevere atti di asseverazione (n. 9), e rilasciare copie ed estratti (n. 10).”

Ovviamente il Notaio chiederà il suo compenso. Bisognerà dunque valutare cosa sia più conveniente: sobbarcarsi un viaggetto e andare al tribunale che ci è toccato in sorte, perdendo una mattinata intera, oppure avvalersi della collaborazione di un notaio del nostro rione, spendendo un qualcosa che comunque verrà messo in conto al cliente e risparmiandoci una peregrinazione.

Personalmente usufruisco del Notaio come soluzione d’emergenza,  per asseverare documenti urgenti nei giorni in cui il tribunale è chiuso.

Mi direte: ma il Notaio  non è mica a tua disposizione! No, certo. Però… è possibile creare una “sinergia” (odio questa parola, ma va di moda) prendendo contatto con un Notaio **prima** di averne bisogno. Ci si presenta (se non lo si conosce già), gli si spiega il problema e gentilmente gli si chiede se in caso di bisogno non sia disposto ad asseverare le nostre traduzioni al volo, magari fra un appuntamento e l’altro, previa telefonata.

Comunque, è abbastanza raro che si debba tradurre e asseverare in giornata, quindi nel momento in cui sappiamo che dopodomani abbiamo una traduzione pronta da asseverare, si può avvisare il Notaio con un po’ di anticipo.

Buone asseverazioni a tutti!

Pubblicato oggi l’e-book “Asseverazioni in Italia” Filodiritto Editore

È DISPONIBILE SUL  SITO

http://www.filodirittoeditore.com

 

L’E-BOOK CONTENENTE I RISULTATI DELL’INDAGINE PILOTA SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CTU E DI ASSEVERAZIONE NEI VARI TRIBUNALI ITALIANI.

 

             In questa pagina:

                       Premessa

                       Indice


 

Legalizzazione, apostille e convenzioni in merito.

Durante il webinar sul Traduttore Giurato del 26 e 27 marzo scorso si è ripresentato il noto problema relativo a legalizzazione, legalizzazione consolare, apostille, esenzione da qualsiasi forma di legalizzazione.

Vediamo di approfondire questo argomento lasciato in sospeso per mancanza di tempo. Non voglio passare la Pasqua con un debito sulla coscienza 🙂

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La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.
Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma.
Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo). La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese da cui esso proviene, ed in questo senso è molto meno di una certificazione notarile, in quanto la legalizzazione (come l’Apostille) non
comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento.
La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l’atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia.

Se l’atto italiano deve essere usato all’estero, la legalizzazione – se richiesta dalle autorità estere – deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il pubblico ufficiale che ha rilasciato l’atto oppure il notaio che riceve o autentica l’atto. La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito risiede. Essa è prevista dagli articoli 30-31-33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 3, entrato in vigore il 7 marzo 2001. ECCO DUNQUE LA SOLUZIONE AL QUESITO DI MARTINA SULLA DOPPIA LEGALIZZAZIONE

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Recapitolando:  che cos’è la legalizzazione consolare?

Per legalizzazione si intende l’attestazione ufficiale della qualità legale di chi ha firmato il documento e della autenticità della firma apposta.

Chi la effettua

Per i documenti rilasciati all’estero la firma va legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero.

Per i documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare straniera la firma va legalizzata presso  Prefettura competente per territorio.

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Legalizzazione di atti di stato civile e non  in base alla competenza
• di competenza della Procura della Repubblica:  atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria, Funzionari di Stato Civile  e  Uffici Giudiziari (p.es.: procure,  certificati di morte, certificati penali, LE NOSTRE TRADUZIONI in quanto asseverate di fronte al Cancelliere del Tribunale)

di competenza della Prefettura – U.T.G.: tutti gli altri atti : p.es. atti rilasciati da Funzionari di Anagrafe (certificati di residenza ecc.)  dalla Camera di Commercio, dalle strutture sanitarie pubbliche  (certificato di vaccinazione del cane che voglio portare con me all’estero)

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Sono completamente esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia.

Esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28 marzo 2003, di cui
all’art. 2 della Convenzione di Atene 15 settembre 1977 (atti riguardanti lo
stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la
nazionalità, il domicilio o la residenza).  E QUESTA È LA RISPOSTA CHE DOVEVO A MARTA!

Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino “l’Apostille” (apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all’estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna (estesa all’Isola di Mann), Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lituania, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Dominicana, Romania, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Samoa, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria,Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

ECCEZIONI


La Svezia rappresenta un’eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall’autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.

Atti provenienti dall’Argentina

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987 (ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo).

Chi ha voglia di approfondire può spulciarsi la

Normativa di riferimento

• Legge 20 dicembre 1966, n. 1253 – Ratifica ed esecuzione della
Convenzione firmata a l’Aja il 5 ottobre 1961
• Legge 24 aprile 1990, n. 106 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione
firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987
• D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa
• Circolare MIACEL 26 marzo 2001
• Circolare 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
• Convenzione di Lussemburgo del 26 settembre 1957
• Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
• Convenzione di Londra del 7 giugno 1968
• Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
• Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987

e-book in uscita: “Asseverazioni in Italia – Le prassi dei tribunali a confronto in un’indagine pilota”

Ci siamo. Il contratto è firmato e l’e-book sta per essere pubblicato con il titolo:

“Asseverazioni in Italia -Le prassi dei tribunali a confronto in un’indagine pilota”

Sarà disponibile subito dopo Pasqua sul sito dell’editore, http://www.filodirittoeditore.com

Grazie a tutti i colleghi e le colleghe che hanno contribuito alla realizzazione dell’indagine pilota.

Grazie a Piero, senza il cui prezioso supporto non sarei mai riuscita a elaborare i dati.

Grazie a Filodirittoeditore per aver creduto nel progetto.

 

Ribloggo questo interessante post, spunto per molte riflessioni.

🛋️ Tra di noi

{ Come hanno già avuto modo di accorgersene gli amici e soprattutto le amiche che seguono trovareXcredere su Facebook e Twitter, dove pubblico spesso anche link o materiale che racimolo qua e là mentre navigo e che ritengo utile condividere, sembra che il mercato della traduzione e localizzazione abbia aperto un piccolo spiraglio, lasciando trapelare una ventata di aria fresca. Una ventata di cui francamente si sentiva il bisogno: finalmente c’è qualcuno che ha il coraggio di uscire dai soliti schemi, di proporre nuovi approcci e inventarsi nuove figure professionali, altamente specializzate, interessanti soprattutto per chi non ne può più della solita solfa.

Tra i numerosi input che ho ricevuto ultimamente, quello che mi ha colpito di più è stato senz’altro quello di Renato Beninatto, fino a ieri per me, come si suol dire, un perfetto sconosciuto. In realtà è un personaggio molto noto nell’ambiente: non solo uno…

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